Notizia

Confermata la condanna per domicilio fittizio

Pubblicato il 20 maggio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Confermata da parte della Cassazione – sentenza n. 12259 del 19 maggio 2010 – la maxi-sanzione irrogata dai giudici tributari nei confronti di un noto sportivo al quale, oltre alla fittizia residenza a Montecarlo, erano stati contestati una serie di illeciti fiscali concernenti l’evasione dell’Iva e delle imposte dirette. Nel testo della decisione, la Sezione tributaria della Corte ha ribadito, in particolare, il principio secondo cui il cittadino italiano che, pur residente all'estero, stabilisca in Italia il suo domicilio, ossia la sede principale degli affari e degli interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali, è soggetto passivo di Irpef.

weekly news 20/2010

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Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

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Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).