Per la Cassazione – sentenza n. 12246 del 19 maggio 2010 – l'onere di fornire la prova che l'operazione rappresentata nella fattura sia inesistente spetta all'Amministrazione finanziaria che adduca la falsità del documento; tale onere – si legge nel testo della decisione - può essere adempiuto anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti come – nel caso in esame - quelle emergenti dalla anomalia delle fatture concernenti i servizi di trasporto “che presentavano delle irregolarità quali la doppia numerazione ed una descrizione troppo generica delle prestazioni rese”.
weekly news 20/2010