Alla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – circolare 8 del 24 maggio 2010 - appare non coerente con la norma di riferimento, tantomeno con i precedenti di prassi Inps in materia, la circolare n. 6/2010 a firma dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, le cui scelte interpretative sull’obbligo contributivo nel rapporto di lavoro a tempo parziale del settore edile portano, formalmente e sostanzialmente, alla discriminazione tra settori. La tesi seguita dall’Istituto e riferita ai contratti di lavoro stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale che il Ccnl Edilizia Industria del 18.6.2008 ha fissato per il comparto edile, è che raggiunto quel tetto, che è del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato quello del 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato “deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali”. Per qualunque rapporto stipulato in violazione del limite contrattuale appena ricordato, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula determina, secondo la circolare Inps n. 6/2010, l’applicazione della contribuzione virtuale, come cioè se il rapporto non fosse a tempo parziale. Veniamo alla disparità di trattamento. I consulenti del lavoro sostengono vi sarà discriminazione fintantoché nel settore Commercio, avviato un rapporto a tempo parziale oltre i limiti fissati dal relativo contratto collettivo, il lavoratore interessato avrà una copertura previdenziale commisurata correttamente alla durata parziale della prestazione lavorativa, quando invece, ove l’analoga situazione si verificasse nel settore Edilizia, il lavoratore interessato avrebbe una copertura previdenziale commisurata ad una prestazione di lavoro a tempo pieno anche svolgendone una a tempo parziale.
weekly news 21/2010