La corte di Cassazione, con la sentenza n. 12269 del 19 maggio 2010, ha accolto il ricorso di una contribuente contro la pronuncia sfavorevole della Commissione tributaria di Torino in merito ad un avviso di liquidazione Ici. La pronuncia ribaltata dalla Cassazione era basata sull’assunto che nel caso in cui un nucleo familiare viva in diverse unità immobiliari contigue, ma catastalmente distinte, l’agevolazione prima casa compete una sola volta ed in riferimento ad una sola unità catastale tra quelle utilizzate quale dimora abituale. Di contro la Cassazione, con la sentenza in oggetto, spiega che il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non osta all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale. Non rileva che il titolare degli immobili non sia unico proprietario; rileva esclusivamente lo specifico uso quale "abitazione principale" dell'immobile nel suo complesso, ossia che “il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell'effettiva utilizzazione come abitazione principale”. Dunque è mantenuto il diritto all’agevolazione, esenzione Ici, per le due unità immobiliari contigue sebbene siano di proprietà, una per ciascuno, di due coniugi in regime di separazione dei beni che le hanno, entrambe, destinate ad abitazione principale; una interpretazione contraria non sarebbe rispettosa della finalità legislativa di ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti ad abitazione principale.
weekly news 21/2010