Notizia

Il tirocinio formativo alla base del rilancio dell ' occupazione

Pubblicato il 26 maggio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La rilettura dell’interpello n. 7/2010 del Ministero del lavoro (datato 2 aprile) appare sempre più in linea con quanto disposto dall’articolo 1322 del Codice civile, che ammette la possibilità per le parti di concludere contratti diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.Il Dicastero, infatti, riconosce la possibilità di avviare tirocini definiti “atipici”, cioè che interessano delle categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale. Ciò in quanto la funzione di formazione ed orientamento sembra utilmente combinarsi con le finalità di riabilitazione terapeutica e di reinserimento sociale. Il mancato riferimento specifico alle categorie di “persone a rischio di esclusione sociale” porta a considerare tutti i soggetti svantaggiati di cui al regolamento comunitario n. 800/2008. La finalità del tirocinio formativo e di orientamento è quella di consentire ai soggetti interessati di avere un’esperienza di lavoro presso un’azienda o ente pubblico, consentendo a tutti coloro che hanno già assolto all’obbligo scolastico di entrare a diretto contatto con il mondo del lavoro. Il tirocinio formativo permette di avere la cosiddetta formazione “on the job”, ma non può essere assimilato ad un vero rapporto di lavoro subordinato. Lo svolgimento del tirocinio non è infatti finalizzato sempre ad una immediata ed eventuale assunzione. L’azienda che vuole avere dei tirocinanti si rivolge al centro per l’impiego, alle università oppure ai consulenti del lavoro. Il tirocinante può essere scelto dall’azienda o essere indicato dal soggetto promotore. Condizione fondamentale da rispettare è che il tirocinante abbia compiuto la scuola dell’obbligo. Alla base del tirocinio formativo vi è una convenzione che deve essere firmata dalle parti interessate, tramite l’intermediazione del soggetto promotore. Firmata la convenzione, vanno previste le garanzie assicurative con l’Inail e quelle di responsabilità civile contro terzi. Avviato il tirocinio, l’azienda ospitante e il soggetto promotore devono darne comunicazione al centro per l’impiego entro 24 ore dall’avvio dello stesso. Solo in questo modo il tirocinio si considera operativo.
weekly news 21/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).