La rilettura dell’interpello n. 7/2010 del Ministero del lavoro (datato 2 aprile) appare sempre più in linea con quanto disposto dall’articolo 1322 del Codice civile, che ammette la possibilità per le parti di concludere contratti diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.Il Dicastero, infatti, riconosce la possibilità di avviare tirocini definiti “atipici”, cioè che interessano delle categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale. Ciò in quanto la funzione di formazione ed orientamento sembra utilmente combinarsi con le finalità di riabilitazione terapeutica e di reinserimento sociale. Il mancato riferimento specifico alle categorie di “persone a rischio di esclusione sociale” porta a considerare tutti i soggetti svantaggiati di cui al regolamento comunitario n. 800/2008. La finalità del tirocinio formativo e di orientamento è quella di consentire ai soggetti interessati di avere un’esperienza di lavoro presso un’azienda o ente pubblico, consentendo a tutti coloro che hanno già assolto all’obbligo scolastico di entrare a diretto contatto con il mondo del lavoro. Il tirocinio formativo permette di avere la cosiddetta formazione “on the job”, ma non può essere assimilato ad un vero rapporto di lavoro subordinato. Lo svolgimento del tirocinio non è infatti finalizzato sempre ad una immediata ed eventuale assunzione. L’azienda che vuole avere dei tirocinanti si rivolge al centro per l’impiego, alle università oppure ai consulenti del lavoro. Il tirocinante può essere scelto dall’azienda o essere indicato dal soggetto promotore. Condizione fondamentale da rispettare è che il tirocinante abbia compiuto la scuola dell’obbligo. Alla base del tirocinio formativo vi è una convenzione che deve essere firmata dalle parti interessate, tramite l’intermediazione del soggetto promotore. Firmata la convenzione, vanno previste le garanzie assicurative con l’Inail e quelle di responsabilità civile contro terzi. Avviato il tirocinio, l’azienda ospitante e il soggetto promotore devono darne comunicazione al centro per l’impiego entro 24 ore dall’avvio dello stesso. Solo in questo modo il tirocinio si considera operativo.
weekly news 21/2010