Con la Legge Finanziaria per l’anno 2008, che ha modificato l’articolo 73 del Decreto presidenziale 633/72 (Iva di gruppo), al momento dell’ingresso di una società nella procedura di liquidazione di gruppo l’eccedenza di credito eventualmente risultante resterà nella sua disponibilità. Le Entrate - risoluzione 4/E/2008 - hanno così interpretato la nuova norma sull’impiego dell’eccedenza: i) può essere utilizzata negli anni successivi dopo l’uscita dalla procedura di gruppo; ii) - può essere chiesta a rimborso (articolo 30, Dpr 633/72); iii) - può essere utilizzata in compensazione, soggiacendo in questo terzo caso a prefissati limiti di legge. Nell’istanza annuale, la novità si traduce in un nuovo modello, il VR/2010, ed in una nuova sezione, la 4 per il rimborso dei crediti non trasferibili. Ma il software in dotazione agli agenti della riscossione accetta il modello alla sola condizione che sia per intero compilata la sezione 1 – “Determinazione dell’importo chiesto a rimborso” – indicando cifre diverse da zero nel rigo VR3 – “Credito d’imposta” – il che, avendo effettuato le società aderenti all’Iva di gruppo nel 2009 il trasferimento al gruppo dei loro crediti e debiti di quell’anno, rappresenta un problema dal momento che nel rispetto delle istruzioni si troverebbero a non poter inserire un importo diverso da zero nel rigo VR3 e, di conseguenza, a non poter presentare il modello per la richiesta di rimborso del credito. Difficoltà tecnica, questa, superabile indicando nella sezione 1 del VR i dati sui crediti e debiti maturati dalla società nel 2009, benché tali saldi siano stati trasferiti alla controllante, in osservanza della disciplina dettata dall’articolo 73.
weekly news 21/2010