La manovra correttiva approvata lo scorso 25 maggio dal Governo, nella pagina riguardante le misure di contrasto all’evasione fiscale specifica quali sono gli adempimenti dichiarativi che gli operatori intracomunitari dovranno rispettare nel momento in cui decidono di effettuare operazioni con altri Paesi europei. Al fine di svolgere una più attenta operazione di contrasto alle frodi Iva internazionali, il decreto legge recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” stabilisce che gli operatori che effettuano operazioni soggette ad Iva con altri Paesi Ue ne devono dare indicazione nella dichiarazione di inizio attività, con la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di negare l’operatività (emettendo un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie), entro 30 giorni dal rilascio della partita Iva. Il Fisco potrà, sempre tramite provvedimento, procedere anche con la negazione di un’autorizzazione già concessa. Le imprese che si avviano agli scambi intracomunitari in un momento successivo all’avvio della loro attività, devono comunicare la loro volontà con un’apposita variazione dati. L’agenzia delle Entrate provvederà ad istituire, al più presto, una banca dati elettronica per tutti i titolari di partita Iva che effettuano operazioni Intra-Ue. Sempre la manovra economica varata dal Governo anticipa che le Entrate introdurranno un nuovo obbligo di comunicazione per i soggetti che operano a livello comunitario. Si tratta di un nuovo elenco clienti e fornitori telematico che interesserà tutti i soggetti che svolgono operazioni rilevanti ai fini Iva, d’importo non inferiore a 3mila euro. Intanto Assonime ha emanato una circolare, la n. 18 del 27 maggio 2010, in cui si esamina la nuova disciplina degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari (cosiddetti elenchi Intrastat), delineata con il recepimento delle direttive comunitarie 2008/8/CE e 2008/117/CE.
weekly news 21/2010