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Specifiche sulla stabile organizzazione: modello Ocse e normativa italiana

Pubblicato il 31 maggio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Cassazione, sentenza n. 8488 del 9 aprile 2010, chiamata a fornire l’interpretazione dell’articolo 5 della convenzione tra Italia e Svizzera contro la doppia imposizione, coglie l’opportunità per precisare alcuni punti contenuti nel Modello convenzionale Ocse (per la normativa nazionale ci si riferisce all'articolo 162 del Tuir). Viene spiegato che ai fini Ires, ossia per sottoporre a tassazione il reddito prodotto in Italia, si ha stabile organizzazione quando sussiste anche solo uno dei due requisiti, che sono dunque alternativi: i) “l'art. 5 della Convenzione Italo - svizzera contro la doppia imposizione deve essere interpretato nel senso della non necessità, al fine dell'esistenza di una stabile organizzazione, di una compresenza dell'elemento oggettivo (cd. stabile organizzazione materiale) e di quello soggettivo (cd. stabile organizzazione personale), consistente nella presenza stabile in Italia di un soggetto non indipendente avente il potere di concludere contratti”; ii) “si ha stabile organizzazione soggettiva o personale quando la società svizzera dispone stabilmente in Italia di un agente non indipendente, munito di potere di rappresentanza e quindi abilitato a concludere contratti, anche se lo stesso deve agire sulla base di dettagliati ordini o direttive della società svizzera". Dunque, al rappresentante può essere affidato anche solo il ruolo di esecutore in modo abituale senza autonomia delle direttive della società estera, purché partecipi effettivamente alle trattative. Solo ai fini Iva, invece, è richiesta la sussistenza di entrambi i requisiti citati: l’esistenza del duplice presupposto è richiesta soltanto per la configurazione di un “centro di attività stabile” ai fini dell’Iva. Quanto alla normativa italiana di riferimento – articolo 162 del Tuir – sul concetto di stabile organizzazione, ricordiamo che “non costituisce di per sé stabile organizzazione la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi”. Sul tema è intervenuta l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 119/E/2007, in cui si spiega che si è in presenza di stabile organizzazione se: i) l’impresa non residente esercita la propria attività mediante un server; ii) il server è nella sua disponibilità, indipendentemente dal titolo giuridico che la determina; iii) il server permane in un luogo specifico per un tempo sufficiente per essere considerata base fissa.

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