La Cassazione, con sentenza n. 12111 del 26 maggio 2009, ha chiarito che l’agente di commercio ed il promotore finanziario sono esclusi dall’applicazione dell’Irap se si tratta di attività senza autonoma organizzazione. La sentenza è posteriore alle direttive fornite dall’agenzia delle Entrate – circolare n. 45/E/2008 – in cui si conferma comunque l’assoggettabilità all’imposta per i professionisti, poiché nelle attività d’impresa si è sempre in presenza del requisito dell’autonoma organizzazione. Il 16 giugno 2010 il primo versamento dovrà essere effettuato dalle mini-imprese. Pertanto, l’avvicinarsi della scadenza ha riacceso le richieste da parte delle associazioni di categoria alle Entrate di chiarimenti alla luce proprio della sentenza richiamata. Infatti, se per i professionisti senza autonoma organizzazione nel tempo si è consolidato l’orientamento che li esenta dal tributo incertezze restano in merito ad altre attività, in particolare per quelle artigianali. Si chiede dunque chiarezza sulla debenza dell’imposta per evitare il rischio di una valanga di contenziosi.
weekly news 21/2010