La Commissione tributaria di Perugia, con sentenza n. 88/08/2010 depositata il 5 marzo 2010, fornisce chiarimenti sulle società di comodo. I giudici spiegano che l’esistenza di un contratto d’affitto di un immobile basta a presumere la sussistenza di una società di comodo. Nel caso trattato il contribuente ha dimostrato di essere operativo con la esibizione di un contratto di locazione di un albergo. Dunque, aveva dimostrato che in ricavi non erano diversi da quelli dichiarati poiché confermati dal contratto. In tale situazione, non trovano applicazione le presunzioni sul reddito e Irap minimi e l’avviso di accertamento per adeguare i ricavi ai valori minimi della società di comodo non è legittimo.
weekly news 22/2010