La Corte di Cassazione, che con l’Ordinanza n. 22187 del 28 giugno 2026 ribadisce che il diritto alla ripetizione dell’indennità sostitutiva del preavviso nasce dalla statuizione di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, così come il diritto del datore di lavoro a ripetere le somme in precedenza versate a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. Tale erogazione trova infatti la propria causa nella formale cessazione del rapporto di lavoro; quindi, nasce solo per effetto della disposta reintegrazione. In tale prospettiva, l’insorgere del credito restitutorio si configura come fatto sopravvenuto rispetto al titolo giudiziale che accerta la ricostituzione del rapporto, e in quanto tale opponibile quale fatto (estintivo) successivo.