Notizia

Pagamento delle tasse entro i termini pena l ' avvio della procedura esecutiva

Pubblicato il 09 giugno 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il decreto legge n. 78/2010, al fine di accelerare la procedura di riscossione, ha modificato l’articolo 47 del decreto legislativo n. 546/1992, fissando un periodo di tempo limitato di validità dei provvedimenti cautelari emanati dalle Commissioni tributarie. Le imposte sui redditi e l’Iva accertata dovranno essere pagate entro il termine per la proposizione del ricorso, per non far scattare la procedura esecutiva. Cioè, l’avviso di accertamento notificato dall’ufficio diventerà titolo esecutivo e conterrà l’intimazione ad adempiere, per cui non sarà più seguito dalla cartella di pagamento. L’articolo 38 del decreto correttivo, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, dispone, così, le seguenti novità: - la sospensione concessa dai giudici tributari, per le ordinanze adottate dal 31 maggio 2010, data di entrata in vigore della Manovra, non può superare i 150 giorni; - con il provvedimento che accoglie l'istanza di sospensione, il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi 120. Allo scadere del termine di 150 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di sospensione, il provvedimento perde efficacia; - le ordinanze adottate prima della data indicata restano efficaci, invece, fino al deposito della sentenza di primo grado. In altri termini, per evitare il cosiddetto “effetto tagliola”, gli atti emanati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme restano soggetti alla disciplina precedente per evitare, in caso di perdita di efficacia in via retroattiva, il travolgimento dei diritti dei contribuenti.

weekly news 23/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 27 dicembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

Scadenza del 31 dicembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte...

Scadenza del 31 dicembre 2024
Corrispettivi distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di novembre, da pa...

Scadenza del 31 dicembre 2024
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a colla...