Corte di Cassazione - sezione tributaria - ordinanza 30 aprile 2010, n. 10492. I giudici di legittimità sentenziano che: “(…) in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale; e che in tema di produzione di copie fotostatiche, il principio di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c., secondo i quali esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, opera anche nel caso di contumacia di quest’ultima (v., da ultimo Cass., 24/04/2009, n. 9773).”. Alla fotocopia, dunque, la Cassazione dà valore di prova.
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