Notizia

Fotocopia con valore di originale

Pubblicato il 21 giugno 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Corte di Cassazione - sezione tributaria - ordinanza 30 aprile 2010, n. 10492. I giudici di legittimità sentenziano che: “(…) in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l’obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale; e che in tema di produzione di copie fotostatiche, il principio di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c., secondo i quali esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, opera anche nel caso di contumacia di quest’ultima (v., da ultimo Cass., 24/04/2009, n. 9773).”. Alla fotocopia, dunque, la Cassazione dà valore di prova.

weekly news 25/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...