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La Manovra estiva aumenta gli adempimenti dei contribuenti in caso di scambi infragruppo

Pubblicato il 21 giugno 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Manovra correttiva (decreto legge n. 78/2010) è intervenuta – tra le altre cose - anche al fine di adeguare la normativa italiana al Codice di condotta Ue in materia di documentazione relativa al transfer pricing.  Il Codice di condotta del transfer pricing, approvato dal Cosiglio Ue il 27 giugno 2006, riconosce la possibilità per il contribuente di evitare sanzioni nel caso in cui lo stesso cooperi con le autorità fiscali in sede di accertamento, dimostrando di essere stato in buona fede nel momento della determinazione dei prezzi di trasferimento conformi al valore normale. Partendo da tale presupposto, il decreto legge 78/2010, ribadisce che non è imposto alcun obbligo aggiuntivo in materia di transfer pricning, dato che non sono previste sanzioni in caso di mancanza di documentazione, ma piuttosto è introdotto un sistema di incentivi per le imprese che si dimostrino disposte a collaborare con il Fisco in sede di accertamento, fornendo la documentazione adeguata ad accertare la conformità del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni infragruppo. Così, all’articolo 26 della Manovra si stabilisce che in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni infragruppo, da cui può derivare una maggiore imposta oppure una differenza del credito, non si applica alcuna sanzione se nel corso dell’accesso, ispezione o verifica il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria idonea documentazione. La documentazione da esibire, in grado di fornire il riscontro della conformità del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati, sarà decisa con un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione della Manovra estiva. Se il contribuente è in possesso della documentazione richiesta dal provvedimento, ne dovrà dare comunicazione all’Amministrazione finanziaria. La comunicazione per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl 78/2010 dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento delle Entrate. Per il legislatore, la predisposizione degli atti richiesti è sufficiente a dimostrare la mancanza di dolo specifico di evasione fiscale nella condotta del contribuente. Anche se il decreto non introduce un obbligo simultaneo di predisposizione della documentazione citata e della dichiarazione dei redditi, appare ragionevole aspettarsi un certo interesse da parte dei contribuenti a dotarsi in tempo utile dell’adeguata documentazione in merito alle proprie operazioni infragruppo. Il fatto che non sia stato introdotto un sistema “penalizzante”, piuttosto “incentivante”, potrebbe essere inteso dal contribuente come uno stimolo ad adeguarsi alla nuova normativa per evitare, in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento, l’irrogazione delle sanzioni ed eventualmente essere assoggettati solo alla maggiore imposta accertata. Analogamente, sempre secondo quanto previsto dal Dl 78/2010, i contribuenti che eseguono operazioni con Paesi black list (vendite e acquisti di beni e servizi) hanno l’obbligo di inviare una comunicazione telematica all’agenzia delle Entrate. La scadenza del nuovo obbligo è ormai vicinissima: gli elenchi riguarderanno le operazioni effettuate a partire dal prossimo 1° luglio. L’invio potrà avere cadenza mensile o trimestrale.

weekly news 25/2010

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