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Circolare 37E. Liti pendenti con chance di definizione a patto che...

Pubblicato il 22 giugno 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

E’ del 21 giugno 2010 la circolare n. 37, che porta titolo: “Deflazione del contenzioso e razionalizzazione della riscossione”. Ventitre pagine “virtuali”, per spiegare come si è mosso il Legislatore nel contenzioso tributario con l’intento di semplificarlo ed accelerare la riscossione. Col Decreto 40/2010 (Dl incentivi) – articolo 3, commi 1 e 2 – e in sede di sua conversione, aggiornamenti sono intervenuti per la disciplina delle notificazioni; per la conciliazione giudiziale e l’accertamento con adesione; la riscossione a seguito di decisioni della Ctc; la definizione delle controversie pendenti. Questa, in particolare, subisce correzioni tali da permettere che siano definiti i ricorsi ancora pendenti in Commissione tributaria centrale e in Corte di Cassazione e per i quali al 26 maggio 2010 (giorno di entrata in vigore della Legge di conversione del Dl incentivi, la 73/2010, G.U. n. 120) non sia già stato depositato il dispositivo della decisione presso la segreteria della Ctc o la sentenza nella cancelleria del giudice per i ricorsi in Cassazione; purché, però, iscritti a ruolo in primo grado entro il 25 maggio 2000 e a condizione che il Fisco sia stato parte del giudizio e dichiarato soccombente nei due primi gradi. Riprendiamo, a questo riguardo, un passaggio di stampa del 31 maggio scorso per come sintetizzato: dall’iscrizione a ruolo in primo grado devono essere trascorsi dieci anni, appunto calcolati partendo dal 26 maggio 2010, perché sia esperibile la nuova chance - offerta dal Decreto incentivi - della definizione delle liti pendenti in Cassazione (dove il contribuente si fa parte diligente affinché l’istituto operi e versa il 5 per cento del valore della controversia) e in Commissione tributaria centrale (dove la definizione è automatica e gratuita). Una ulteriore notevole modifica intervenuta col Dl “incentivi”, ripresa dalla circolare 37/E/2010, è nella disciplina delle garanzie cui è tenuto il debitore ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nella conciliazione giudiziale e nell’accertamento con adesione. Ecco così che con l’intento di alleggerire il contribuente da oneri altrimenti gravosi, se l’importo rateizzato è di entità non rilevante, la garanzia è dovuta solo nel caso in cui il totale delle rate che seguono la prima supera i 50mila euro. L’ultimo qui commentato è l’aggiornamento intervenuto nelle modalità di notifica delle sentenze di derivazione tributaria, che si applicano anche alle sentenze già depositate al 26 marzo 2010: si è inteso facilitare normativamente l’accesso al grado successivo del giudizio, perseguendo parallelamente la definitività del provvedimento giurisdizionale. Tradotto: le modalità di notifica già previste per gli altri atti del processo sono estese alle sentenze delle Ctp e delle Ctr, che potranno perciò essere notificate dal contribuente all’Amministrazione finanziaria avvalendosi dell’ufficiale giudiziario, del servizio postale mediante spedizione del plico (con avviso di ricevimento) contenente l’atto o, infine, della consegna diretta dello stesso all’Ufficio.

weekly news 25/2010