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I chiarimenti ufficiali dell ' Agenzia delle Entrate alle domande sugli elenchi riepilogativi

Pubblicato il 22 giugno 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con circolare n. 36/E del 21 giugno 2010, l’agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti circa la nuova disciplina riguardante gli elenchi riepilogativi delle operazioni comunitarie, anche alla luce dei quesiti pervenuti tramite il Forum aperto sul sito internet della stessa Agenzia. La circolare si articola in due parti: nella prima si forniscono spiegazioni di carattere generale; mentre, nella seconda si offrono risposte specifiche ai quesiti dei contribuenti.  A seguito dei mutati criteri di territorialità delle prestazioni di servizi, in vigore dal 1° gennaio 2010, per effetto del recepimento delle direttive 2008/8/Ce e 2008/117/Ce, l’Agenzia ha specificato quanto segue: 1. non sussiste l’obbligo di indicare negli elenchi Intra le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti passivi italiani, se la controparte è un soggetto stabilito in un Paese extra Ue che pur essendo identificato ai fini Iva in Europa non possiede nel territorio comunitario né la sede né la stabile organizzazione. Pertanto, diversamente che negli scambi di merci, per i quali è rilevante il trasferimento dei beni da un paese membro all'altro, per i servizi vale il criterio dello «stabilimento» del soggetto; 2. il principio giuridico dello stabilimento comporta che è obbligatorio dichiarare le prestazioni di servizi generiche rese o ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri. Nel caso le operazioni abbiano ad oggetto la cessione e gli acquisti di beni esse dovranno sempre essere inserite negli elenchi riepilogativi, anche se la controparte è un soggetto extraUe identificato nella Comunità; 3. l’obbligo di presentazione degli elenchi Intra deve essere rispettato anche dagli enti, associazioni e altre organizzazioni che non svolgono alcuna attività rilevante ai fini dell’Iva, se identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; 4. le operazioni effettuate a “cavallo” di due esercizi (esempio: effettuate nel 2009 e pagate nel 2010) si considerano rilevate nei modelli Intra nel momento del pagamento. Ciò al fine di evitare duplicazioni d’imposta; 5. se nel mese oppure nel trimestre non sono state effettuate operazioni non scatta l’obbligo della dichiarazione in quel periodo; 6. in caso di superamento del limite di 50 mila euro nel corso del trimestre, l'obbligo di adottare la periodicità mensile scatta con riferimento allo stesso mese nel quale il limite è stato superato; 7.  riguardo al contribuente che si avvale del regime dei “minimi”, la circolare n. 36/E specifica che devono essere rispettate le regole della territorialità previste in materia di servizi intracomunitari ricevuti. Cioè: se il contribuente minimo riceve una prestazione generica da un fornitore Ue acquisisce un servizio territorialmente rilevante in Italia, quindi dovrà integrare la fattura con applicazione dell'Iva e presentare il modello Intrastat; se il contribuente minimo presta un servizio a un cliente soggetto passivo Ue e non effettua una prestazione intracomunitaria, ma solo un'operazione interna senza diritto di rivalsa, non dovrà presentare il modello Intrastat.

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