A seguito della liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del DPR 600/73 dei modelli dichiarativi 2025 (periodo d’imposta 2024) potrebbe conseguire la notifica di un avviso bonario. Tale eventualità va considerata in special modo dai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale. L’art. 22 co. 1 lett. e) del D.lgs. 13/2024 prevede la decadenza dal concordato nel caso in cui il pagamento delle somme dovute sui valori concordati non sia avvenuto entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso bonario. Secondo la formulazione normativa, il mancato pagamento dell'avviso bonario relativo alla sola IRAP "concordata", sarebbe suscettibile di determinare la decadenza dall'intero concordato, con effetti anche sull'IRES/IRPEF. La circ. Agenzia delle Entrate 9/2025 ha chiarito che il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, per non perdere i benefici derivanti dall'adesione al CPB, deve provvedere al pagamento integrale delle somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento dall'avviso bonario, senza poter applicare il beneficio della rateazione. In ogni caso, se le somme dovute in base al concordato non sono state pagate tempestivamente, ma il contribuente si è ravveduto prima della notifica dell'avviso bonario, non si verifica decadenza dal CPB.