Il D.lgs. 148/2026 ha riscritto l'art. 95 co. 6-bis del TUIR al fine di prevedere che i costi dei piani share-base contabilizzati secondo l'Ifrs 2 - equity settled o cash settled - possono essere dedotti solo "a consuntivo", al momento della consegna degli strumenti ai beneficiari oppure, per i piani regolati per cassa, al momento dell'estinzione della relativa passività, vale a dire, in sostanza, quando il bonus viene effettivamente corrisposto. Per quanto concerne la misura della deduzione, la norma conferma che il costo è deducibile proporzionalmente alle opzioni effettivamente esercitate. Le nuove disposizioni si applicano alle operazioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta 2026 per i soggetti “solari". Ai fini IRAP, restano invece valide le qualificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio.