Le somme di pubblicità o sponsorizzazione di società sportive o dilettantistiche che eccedono i 200mila euro annui possono essere portate in deduzione secondo le regole ordinarie previste dal Tuir, se “la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria”. La precisazione è contenuta nella risoluzione n. 57 del 23 giugno 2010, firmata dall’agenzia delle Entrate. Muovendo dal disposto normativo di cui all’articolo 90 della legge n. 289 del 2002 - che ha introdotto l’agevolazione di cui si argomenta - l’Agenzia precisa che le regole relative alla deduzione delle spese di pubblicità nell’ambito dello sport dilettantistico non sono state modificate dai nuovi principi di inerenza e congruità introdotti per le spese di rappresentanza dall’articolo 108 del Tuir. Pertanto, il corrispettivo in denaro o in natura versato in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni, associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili, riconosciute sportive, continua ad essere considerato spesa di pubblicità deducibile nell’esercizio di sostenimento o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi, anche se superiore al limite annuo complessivo dei 200mila euro. L’eccedenza, infatti, potrà essere dedotta integralmente in capo allo stesso soggetto erogante seguendo le regole ordinarie, purchè sussistano i requisiti per fruire dell’agevolazione. L’articolo 109 del Tuir impone come unica condizione il rispetto dei requisiti della competenza, della certezza, dell’esistenza del costo e dell’oggettiva determinabilità dello stesso.
weekly news 25/2010