"Risposte ad ulteriori quesiti relativi a deduzioni e detrazioni”, questo il titolo della circolare n. 39/E, del 1° luglio 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria fornisce ulteriori chiarimenti su questioni interpretative riguardanti la determinazione della base imponibile Irpef. Quattro i temi approfonditi. Spese relative all’acquisto dell’abitazione principale. L’articolo 15,comma 1, lettera b – bis) del Tuir ammette che i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sono detraibili nel limite di 1.000 euro per ciascuna annualità, a partire dal 1° gennaio 2007. L’Agenzia ribadisce che l’agevolazione vale solo nel caso in cui l’acquisto si conclude e, di conseguenza, decade nel momento in cui l’acquisto non giunga a buon fine. La detrazione delle spese di intermediazione immobiliare potrà essere sempre pari al 19%, a patto che alla proposta di acquisto segua la conclusione del contratto. In caso contrario, il beneficio della detrazione Irpef sulle spese di intermediazione dovrà essere recuperato perché annullato. Gli interessi per i mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale potranno essere detratti nel limite del 19%, per un massimo di 4mila euro l’anno, dal momento in cui l’abitazione viene indicata come “prima casa” e comunque entro due anni dall’acquisto. Spese di istruzione. I contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero non danno diritto alla detrazione di cui al citato articolo 15 del Tuir. La detrazione del 19% del costo dell’iscrizione al corso universitario spetta per le spese sostenute per la frequenza dei corsi universitari tenuti presso università straniere, pubbliche o private. Per le università private, la detrazione va calcolata sul costo di iscrizione di un analogo corso tenuto dall’università pubblica più vicina al domicilio dello studente. Spese mediche. Le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nel caso in cui vi sia una invalidità permanente sono deducibili, dal soggetto portatore di handicap, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera b) del Tuir. Nel caso di ricovero del portatore di handicap, in un istituto di assistenza, non si potrà dedurre l’intera somma, ma solo quella relativa alle spese mediche per l’assistenza specifica. Pertanto, il familiare che ha sostenuto tutto o parte del costo, per dedurre la parte di spese, dovrà integrare la fattura stessa annotando l'importo da lui versato. Detrazione per interventi di risparmio energetico. La detrazione del 55% (bonus per risparmio energetico) viene riconosciuta solo nel caso gli interventi di riqualificazione vengano svolti su edifici esistenti. L’agevolazione viene conservata se l’immobile è demolito e poi ricostruito, rispettando l’originaria planimetria e metratura. Le Entrate ammettono il beneficio della detrazione nel caso di “fedele ricostruzione”. Il beneficio decade nel caso in cui con la demolizione si voglia ampliare la nuova costruzione, in quanto con l’intervento di demolizione si è ottenuta una “nuova costruzione”. Il diritto alla detrazione si conserva “parzialmente” nel caso in cui la costruzione viene ampliata, ma senza demolire la precedente parte. Le spese detraibili sono solo quelle che si riferiscono alla riqualificazione energetica dell’edificio preesistente. Le precisazioni delle Entrate arrivano, però, con un certo ritardo, dato che molti contribuenti – alla data di emanazione della circolare in oggetto - hanno già pagato le imposte di Unico e presentato il Modello 730. E’ riconosciuta la possibilità di rimediare agli errori se ci si accorge che alcune deduzioni/detrazioni di spese che danno diritto a degli sconti fiscali non sono stati fatti, proprio per mancanza di indicazioni. Così, se i calcoli effettuati al momento del versamento sono diversi da quelli indicati in sede di compilazione del modello di dichiarazione si può ancora rimediare: i) se è stato versato il saldo in misura superiore al dovuto, si può indicare l’eccedenza nella colonna 2 del quadro RX, Sezione I, di Unico 2010; ii) se è stato versato un acconto in misura superiore al dovuto, l’eccedenza va stornata dal secondo acconto di novembre oppure dell’imposta dell’anno successivo; iii) se il modello è stato già trasmesso telematicamente entro lo scorso 30 giugno, si potrà inviare entro il prossimo 30 settembre una correttiva, barrando l’apposita casella presente sul frontespizio del modello. Coloro che hanno presentato il modello 730 possono rivolgersi a un Caf oppure a un professionista abilitato, che provvederà a compilare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2010.
weekly news 26/2010