Un cittadino straniero presenta la dichiarazione dei redditi in Italia con annotazione dei redditi da fabbricati e altra dichiarazione in Svizzera (Stato in cui il soggetto risulta fiscalmente residente) con l’indicazione dei redditi da lavoro. L’agenzia delle Entrate – a seguito di alcuni controlli incrociati con le dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta – accerta che il soggetto in esame: ha svolto una prestazione lavorativa in Italia per un periodo superiore alla metà dell’anno; è sposato con un cittadino italiano. Per il Fisco, dunque, la sede degli affari e degli interessi del contribuente è l’Italia. Ne consegue, che le attività svolte nel nostro Paese devono essere assoggettate ad imposta in misura proporzionale e scontare il differenziale fra l’imposta già versata in misura fissa del 30% e l’aliquota progressiva corrispondente allo scaglione di reddito cui appartiene il contribuente. Il cittadino si è opposto a questa ricostruzione fatta dall’Amministrazione finanziaria, invocando l’intervento della Commissione provinciale. La Ctp di Milano, con la sentenza n. 220/16/2010, ha condiviso la tesi del contribuente, avvalorata anche dall’operato del sostituto d’imposta, che aveva applicato ai redditi di lavoro percepiti in Italia dal contribuente le disposizioni di cui all’articolo 25 del Dpr n. 600/1973. Pertanto, la sentenza conclude che se il contribuente ha presentato tutta la certificazione attestante la sua residenza nello Stato estero, dove viene presentata regolarmente la dichiarazione dei redditi con prelievo sulle somme dichiarate, è corretto che sul reddito percepito in Italia, a seguito di rapporti di co.co.co. e di lavoro autonomo occasionale, si applichi la ritenuta a titolo d’imposta nella misura fissa del 30%, anche se il rapporto di lavoro dura per più di 184 giorni. Trattandosi di ritenuta a titolo d’imposta, essa si deve considerare definitiva e non può essere compensata con altre ritenute pagate in altre dichiarazioni dei redditi.
weekly news 27/2010