Tra le risposte fornite dall’agenzia delle Entrate, con la pregressa circolare 38/E/2010, ai quesiti giunti dagli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel corso della diretta Map del 3 giugno 2010, una ribadisce che gli impianti fotovoltaici sono riconducibili tra i beni mobili strumentali. Ciò in quanto i moduli possono essere rimossi o spostati senza difficoltà e senza che venga alterata la loro funzionalità. Questa definizione di bene mobile si pone in contrasto con quella dell’agenzia del Territorio che, con circolare 3 del 2008, equipara l’impianto fotovoltaico ad un “opificio” con conseguente necessaria iscrizione al Catasto nella categoria D1. Le due differenti posizioni determinano discordanza nella durata minima del contratto di leasing: 1. nel caso di bene mobile la durata è di 7 anni e mezzo; 2. in caso di bene immobile sarebbe di 18 anni. Pertanto, per i soggetti Ires questo cambia la deducibilità, influenzata dalla durata minima del contratto di leasing (due terzi del periodo di ammortamento). Inoltre, per via dell’accatastamento, se è valida la tesi del Territorio, per tali beni immobili si dovrebbe pagare l’Ici, a meno della natura rurale nel qual caso l’imposta non è dovuta.
weekly news 28/2010