È pubblicato dal 13 luglio 2010 sul sito delle Entrate, il documento datato 12 luglio 2010 che reca le risposte alle domande più frequenti inviate dai contribuenti in merito ai rimborsi Iva Ue. Tra le 43 risposte fornite alcune sono di interesse generale. Si spiega, ad esempio, che: i) i soggetti che hanno una stabile organizzazione in Italia, gli identificati diretti, e coloro che usufruiscono del rappresentante fiscale non possono richiedere il rimborso secondo le nuove modalità telematiche dell’articolo 38 bis2 del D.P.R. del 633/1972 (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità) introdotto dal Decreto legislativo 18/2010, ma dovranno procedere con le modalità ex articolo 38 bis dello stesso decreto; ii) le istanze scartate che vengono ritrasmesse oltre i termini di scadenza sono comunque considerate tardive, dunque, se l’istanza è scartata in prossimità della scadenza (30 settembre dell’anno solare successivo), non è possibile ritrasmetterla salvaguardandone la tempestività nei 5 giorni successivi alla ricevuta di scarto; iii) se l’utente si accorgesse di aver dimenticato di inserire delle fatture deve presentare una nuova richiesta di rimborso, necessariamente annuale, entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, dunque, non è possibile presentare una seconda istanza; iiii) a seguito dell’invio della richiesta all’Agenzia l’utente otterrà quattro ricevute (di ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia, di accettazione dell’istanza dallo stato di stabilimento, di ricevimento previo controllo dallo Stato competente per il rimborso, della decisione presa in merito alla richiesta dallo Stato competente per il rimborso).
weekly news 28/2010