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Cassazione: niente Irap per le micro imprese

Pubblicato il 18 luglio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Gli effetti dell’ordinanza n. 15249 del 24 giugno 2010, emessa dalla Cassazione, devono essere recepiti e messi nero su bianco dall’agenzia delle Entrate.  Si tratta dell’orientamento della Suprema Corte che ha ritenuto di estendere alle micro imprese di artigiani e commercianti l’esenzione dall’Irap per assenza di autonoma organizzazione. In sintesi, non è soggetto a Irap il piccolo imprenditore che non si avvale in modo stabile di lavoro altrui e svolge la propria attività con la sola dotazione minima necessaria di beni strumentali.  Le ricadute si hanno già a partire dai versamenti a saldo 2009 e in acconto 2010 che i contribuenti stanno affrontando in queste settimane. L’accoglimento della decisione della Cassazione darà il via ad una serie di istanze di rimborso sui periodi d'imposta ancora aperti. Per quanto riguarda il 2009, alla luce di quanto definito dalla Cassazione, gli atteggiamenti che avranno i contribuenti, in attesa di un documento agenziale, sono: i) prudenziale, con il pagamento ed il successivo recupero (lungo) di quanto non dovuto, a meno dell’instaurazione di un contenzioso; ii) meno prudenziale, con esposizione al rischio di accertamento con sanzioni dal 100 al 200%, considerandosi anche retroattivamente esonerati e compilando la dichiarazione con gli acconti, o acconti e saldo, versati indicandoli come somme oggetto di compensazione. à Si segnala che la Ctp Ragusa, con sentenza 329/02/10 del 2010, ha deciso che un medico della mutua è estraneo all'Irap anche se ha dipendenti. Dunque, ha diritto al rimborso dell’Imposta regionale anche se utilizza uno studio con l’ausilio di mezzi strumentali, indispensabili per la cura dei pazienti, e con la collaborazione di un dipendente addetto alla portineria (che non accresce la capacità produttiva). Infatti, tutto ciò non modifica la natura del rapporto professionale del medico convenzionato e non costituisce autonoma organizzazione.

weekly news 29/2010

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