Le risposte ai quesiti sulla nuova disciplina degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, fornite dall’agenzia delle Entrate con circolare 36/E/2010, sono oggetto di analisi nella circolare Assonime n. 24 del 16 luglio 2010. Nello specifico, l’Associazione fra le società italiane per azioni si occupa delle regole da applicare alle prestazioni generiche di servizi a cavallo tra il 2009 ed il 2010. In sintesi, è necessario tener presenti non solo le regole di territorialità vigenti in Italia, ma anche quelle adottate nel 2009 nello Stato comunitario del prestatore. Nel documento si spiega che sussiste l’obbligo dell’Intra anche per le prestazioni generiche di servizi concluse nel 2009 e fatturate/pagate nel 2010, ma solo se nello Stato membro del prestatore non vigeva la regola dell’ultimazione della prestazione. Pertanto, in caso di operazioni a cavallo tra il 2009 e il 2010 sono possibili tre ipotesi: i) la prestazione ultimata e fatturata nel 2009 è soggetta a Iva con le regole vigenti nel 2009 nel Paese del prestatore; ii) la prestazione ultimata nel 2009 ma fatturata e pagata nel 2010 nel Paese del prestatore; l’operazione si intende effettuata nel 2009 con applicazione delle precedenti regole di territorialità se il Paese del prestatore non ha adottato le nuove; iii) prestazione ultimata nel 2009 ma fatturata e pagata nel 2010 nel paese del prestatore; l’operazione si intende effettuata nel 2009 con applicazione delle nuove regole se il Paese del prestatore la ha adottate, ossia se come regola temporale per l’effettuazione delle prestazioni di servizi vigeva quella del momento del pagamento. Tutto ciò perché l'articolo 66 della direttiva 2006/112/Ce non è stato recepito ancora dall’Italia. Tale articolo prevede che le prestazioni di servizi intracomunitarie si considerano effettuate all'atto dell'ultimazione, non ammettendo più la deroga che gli Stati membri assumano come riferimento il momento del pagamento del corrispettivo.
weekly news 29/2010