La Corte di cassazione, con sentenza n. 17072 del 21 luglio 2010, nell’accogliere il ricorso del Fisco ha chiarito che “il giudice, il quale ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'amministrazione, non deve né può limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal petitum delle parti”. Dunque, l'errore matematico del Fisco non vale le nullità dell'accertamento. Non ricadendo il processo tributario tra quelli di impugnazione-annullamento, ma tra quelli di impugnazione-merito non può approdare alla mera eliminazione dell'atto impugnato ma deve fornire una nuova valutazione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento del Fisco. Il giudice deve constatare se correggendo l’errore permangono i presupposti per il tipo di accertamento posto in essere e, in ogni caso, se residua una pretesa fiscale. Il caso riguardava un accertamento che conteneva un errore di calcolo della pretesa, più precisamente l'ufficio indicava un maggior ricavo che non considerava i beni strumentali.
weekly news 29/2010