Notizia

Cassazione: chiariti i dubbi sull ' estensione dell ' obbligo di compilazione del quadro RW

Pubblicato il 23 luglio 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con due sentenze depositate in data 21 luglio, le nn. 17051 e 17052, ha voluto ribadire un orientamento ormai consolidato dal lontano 2003, secondo cui gli obblighi di monitoraggio delle attività detenute all'estero ricadono non solo sugli intestatari formali o i beneficiari effettivi dei conti correnti esteri, ma anche sui soggetti che abbiano la disponibilità e comunque la possibilità di movimentazione dei citati investimenti e attività, in quanto aventi la disponibilità di fatto di somme di denaro. Dal punto di vista degli obblighi da rispettare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, il tutto si traduce con uno specifico adempimento: la compilazione del modulo RW del modello UNICO. Tuttavia, la procedura non è esente da dubbi e incertezze, nonostante le numerose indicazioni rilasciate dalla stessa Amministrazione finanziaria, al fine di dirimere le problematiche applicative sorte con l’esplicarsi delle operazioni di scudo fiscale. Infatti, se appare del tutto normale che il contribuente titolare di un conto corrente all'estero proceda alla compilazione del quadro RW, per via del coincidere dei requisiti di titolarità e disponibilità dell'attività finanziaria, diversamente sorgono dubbi sul fatto che gli stessi obblighi ricadano anche sui quei soggetti non direttamente titolari di attività detenute all’estero, ma comunque in grado di operare su un conto estero. Come già sottolineato dalla Cassazione in una sentenza del 2003, anche gli ultimi due orientamenti giurisprudenziali citati ribadiscono lo stesso principio di diritto, per cui l’obbligo di compilazione del modulo RW ricadrebbe pure sul mero intestatario che ne abbia la detenzione o sul disponente, anche quando il rapporto con il beneficiario effettivo sia di natura fiduciaria e preveda l’obbligo di ritrasferimento o di utilizzazione nell’interesse altrui.

weekly news 29/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 17 marzo 2025
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2024, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire i...

Scadenza del 17 marzo 2025
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2025 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 17 marzo 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 marzo 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).