Concordati e accordi nelle crisi d’impresa sono resi più sfruttabili dalla manovra straordinaria 2010, in attesa, questa settimana, del voto finale della Camera dei deputati. La manovra corregge le disposizioni dettate dal Regio Decreto n. 267/42, nelle materie appunto del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Innanzitutto, introduce il nuovo articolo 182-quater, che ha qualificato come prededucibili, con possibilità perciò di essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, i crediti: i) derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato; ii) derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti ora indicati, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di concordato preventivo o dall’accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l’accordo siano omologati); iii) derivanti da finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell’80% del loro ammontare (in deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice civile); iiii) relativi ai compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione da allegare alla domanda di concordato preventivo e all’accordo di ristrutturazione dei debiti, purché questi siano omologati. Viene poi modificato l’articolo 182-bis, relativo agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Secondo tale disposizione, l’imprenditore in stato di crisi può chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Dalla data di pubblicazione dell’accordo nel Registro delle imprese e per sessanta giorni, i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Nella nuova versione, la norma estende il divieto anche alla fase delle trattative e prima della formalizzazione dell’accordo. In particolare, l’imprenditore può presentare istanza di sospensione a tali effetti depositando presso il Tribunale la documentazione prevista per la domanda di concordato preventivo; una proposta di accordo; la dichiarazione dell’imprenditore, con valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; la dichiarazione di un professionista circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno negato la propria disponibilità a trattare. Sull’istanza decide il Tribunale, con decreto motivato, riscontrata la sussistenza dei presupposti sopra previsti, assegnando il termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista. Infine, viene introdotto il nuovo articolo 217-bis, che esclude il reato di bancarotta (fraudolenta e semplice) per i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.
Art. 48 Disposizioni in materia di procedure concorsuali
1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 182-quater (disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111. Sono altresì prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché il concordato preventivo o l'accordo siano omologati. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché il concordato preventivo o l'accordo sia omologato. Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.".
2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti: "Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza delle condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.".
weekly news 30/2010