Il nuovo obbligo di comunicazione per gli operatori che intrattengono rapporti con clienti o fornitori di paesi "black list", introdotto dal Decreto Legge n. 40/2010 a partire dal 1° luglio scorso, si aggiunge all'obbligo di invio del modello Intrastat per i soggetti nazionali che operano con Lussemburgo, Principato di Monaco e Isola di Man. Questo anche dopo la pubblicazione del decreto ministeriale del 5 agosto 2010. Tale provvedimento ha disposto l'esclusione dall'obbligo di comunicazione in caso di operazioni intrattenute con Cipro e Malta, essendo questi eliminati dalla lista dei paesi a fiscalità privilegiata; per gli altri la posizione non è stata modificata. Per quanto riguarda l'obbligo dichiarativo Intrastat, introdotto nel 1993, questo permane per chi effettua scambi con Paesi Ue. Essendo quindi Lussemburgo, Principato di Monaco e Isola di Man compresi sia nella lista dei paesi black list che in quella soggetta all'obbligo Intrastat, deve dedursi l'obbligo di adempiere ai due obblighi. Altro adempimento per le aziende che hanno rapporti commerciali con soggetti domiciliati in paradisi fiscali è costituito dall'indicazione in Unico 2010-SC, quadro RF, dell'ammontare degli importi a loro fatturati come variazione in aumento o diminuzione: tali dati vanno inseriti nei righi RF30 o RF51. Saltata l'indeducibilità qualora i costi non siano inseriti in Unico, rimane la sanzione del 10% dell'importo omesso con un minimo da 500 euro ad un massimo di 50.000.
weekly news 33/2010