Una lettera (protocollo 2010/87974) firmata dall’Agenzia delle entrate di Pavia, inviata il 16 luglio 2010 all’indirizzo di un professionista, segna la conversione sull’Irap: “sulla scorta degli atti in proprio possesso e della documentazione allegata al ricorso proposto in sede contenziosa” si ritiene “dovuto il rimborso richiesto”, dunque anche cessata la materia del contendere presso la Ctp della città lombarda. Il Fisco si adegua dunque all’orientamento di Corte costituzionale e Cassazione, in ordine alle affermazioni che l’Irap non debba sussistere “nel caso di una attività professionale … svolta in assenza di elementi di organizzazione” e che è estraneo all’Irap il reddito di un’attività professionale non organizzata, priva cioè dell’apporto di capitale e di lavoro altrui.
weekly news 34/2010