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Ampliate le possibilita' di ricorso al concordato preventivo

Pubblicato il 24 agosto 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Illustra le novità introdotte dall'articolo 48 della legge n. 122/2010 in materia di legge fallimentare la circolare Abi n. 19 emanata il 23 agosto scorso, analizzando le agevolazioni studiate per incentivare il ricorso al concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione debiti e ai piani attestati.  Le novità trattate riguardano la possibilità di una prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti erogati nell'ambito di concordati preventivi ed accordi di ristrutturazione; una integrazione della disciplina relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti anticipando gli effetti della sospensione delle azioni esecutive e cautelari in fase di trattativa; l'esenzione per alcuni reati delle operazioni effettuate in attuazione dei tre suddetti istituti. Per il caso della prededucibilità dei crediti l'articolo 48 dispone che siano considerati prededucibili i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche non solo in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione omologato ma anche al momento di presentazione della loro domanda di ammissione purchè la prededuzione sia prevista, in caso di concordato, dal tribunale con provvedimento che accoglie la domanda di ammissione e, per gli accordi,sia disposta l'omologa. Prevista la prededucibilità anche per i crediti da finanziamenti dei soci in esecuzione di concordato preventivo od accordo di ristrutturazione fino a concorrenza dell'80% del'ammontare del credito ed in deroga alla norme sulla postergazione. Secondo l'art. 48 per i finanziamenti attuativi del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione la prededuzione arriva automaticamente a seguito dell'omologa. Per quanto riguarda la disciplina degli accordi di ristrutturazione è stata modificata la parte relativa al blocco delle azioni esecutive e cautelari finora considerato soddisfacente solo dopo il raggiungimento dell'accordo: ora, invece, viene ammesso che l'imprenditore chieda il blocco durante le trattative depositando la proposta di accordo con i creditori e la dichiarazione che tale accordo comprenda il 60% dei crediti. Infine si è intervenuto sull'articolo 271-bis della legge fallimentare stabilendo l'esenzione dai reati di bancarotta fraudolenta preferenziale e di bancarotta semplice per i pagamenti e le operazioni compiute in esecuzione di un accordo preventivo di un accordo di ristrutturazione o di un piano di risanamento attestato.

weekly news 34/2010

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