Notizia

La prova per la legittima detrazione dei costi superata attraverso la documentazione doganale e le scritture contabili

Pubblicato il 24 agosto 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La deducibilità dei costi e delle spese sostenute nei Paesi a fiscalità privilegiata è limitata alla fornitura di una specifica prova. Secondo quanto precisato nell’articolo 110 del Tuir, ultimo periodo del comma 11, i suddetti costi devono essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi. Pertanto, il contribuente, per detrarre legittimamente questi costi, deve offrire la dimostrazione che il fornitore estero svolga una attività commerciale/economica effettiva oppure che l'acquirente residente abbia un effettivo interesse economico. Sull’argomento si è espressa anche la Commissione tributaria regionale di Ancona, che, con la sentenza n. 5/3/10 del 21 luglio scorso, ha stabilito al riguardo importanti conclusioni. Secondo i giudici tributari, infatti, il contribuente per la legittima detrazione dei costi dai Paesi a fiscalità privilegiata può, in alcune specifiche circostanze, superare le prove richieste. Difatti, proprio grazie al principio di libera determinazione dell'imprenditore, è possibile ricercare quei fornitori più idonei ai propri fini commerciali. Conclude la sentenza che le prove richieste possono considerarsi superate attraverso, per esempio, la documentazione doganale e le scritture contabili che possono confermare lo svolgimento effettivo dell’operazione. Per i giudici regionali, infatti, la società, attraverso la documentazione doganale e le relative scritture contabili, può dimostrare l'effettività e la concreta esecuzione delle operazioni; mentre, per quanto concerne "l'interesse economico", questo deve essere considerato come un complesso di scelte che appartengono esclusivamente all'imprenditore.

weekly news 34/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...