La deducibilità dei costi e delle spese sostenute nei Paesi a fiscalità privilegiata è limitata alla fornitura di una specifica prova. Secondo quanto precisato nell’articolo 110 del Tuir, ultimo periodo del comma 11, i suddetti costi devono essere indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi. Pertanto, il contribuente, per detrarre legittimamente questi costi, deve offrire la dimostrazione che il fornitore estero svolga una attività commerciale/economica effettiva oppure che l'acquirente residente abbia un effettivo interesse economico. Sull’argomento si è espressa anche la Commissione tributaria regionale di Ancona, che, con la sentenza n. 5/3/10 del 21 luglio scorso, ha stabilito al riguardo importanti conclusioni. Secondo i giudici tributari, infatti, il contribuente per la legittima detrazione dei costi dai Paesi a fiscalità privilegiata può, in alcune specifiche circostanze, superare le prove richieste. Difatti, proprio grazie al principio di libera determinazione dell'imprenditore, è possibile ricercare quei fornitori più idonei ai propri fini commerciali. Conclude la sentenza che le prove richieste possono considerarsi superate attraverso, per esempio, la documentazione doganale e le scritture contabili che possono confermare lo svolgimento effettivo dell’operazione. Per i giudici regionali, infatti, la società, attraverso la documentazione doganale e le relative scritture contabili, può dimostrare l'effettività e la concreta esecuzione delle operazioni; mentre, per quanto concerne "l'interesse economico", questo deve essere considerato come un complesso di scelte che appartengono esclusivamente all'imprenditore.
weekly news 34/2010