La conversione in legge del provvedimento contenente la manovra estiva, Legge n. 122/2010, ha soppresso l'articolo 38, comma 9, relativo all'istituzione di un limite massimo di 150 giorni previsto per la sospensione, da parte del giudice, dei debiti erariali. La norma cancellata disponeva che il ricorrente, in presenza di danno grave ed irreparabile derivante dall'atto impugnato, poteva chiedere al giudice competente la sospensione, per un periodo massimo di centocinquanta giorni, dell’esecuzione dell’atto stesso; gli effetti della sospensione sarebbero cessati dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. L'intenzione del legislatore era di ridurre i tempi medi che intercorrono dall'accertamento all'incasso del tributo; ma la norma fu osteggiata perchè ritenuta illegittima nei rapporti tra fisco e contribuente.Decorsi i 150 giorni il contribuente avrebbe infatti dovuto pagare ed attendere la fissazione della prima udienza, per la quale ci sarebbe voluto molto tempo. Ora, essendo ripristinata la situazione preesistente, il contribuente potrà inoltrare al giudice domanda di sospensiva cautelare dell'atto impugnato qualora ne derivi un danno grave ed irreparabile. La sospensione avrà effetto fino alla pronuncia. Eventuali pronunce di sospensione cautelare emanate nel periodo di vigenza del Dl 78/2010 fino alla conversione della legge 122/2010 (31 maggio-29 luglio) debbono ritenersi non vincolate al limite dei 150 giorni, essendo la norma poi stata soppressa.
weekly news 34/2010