Notizia

Cancellata la sospensiva di 150 giorni sui debiti erariali

Pubblicato il 25 agosto 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La conversione in legge del provvedimento contenente la manovra estiva, Legge n. 122/2010, ha soppresso l'articolo 38, comma 9, relativo all'istituzione di un limite massimo di 150 giorni previsto per la sospensione, da parte del giudice, dei debiti erariali. La norma cancellata disponeva che il ricorrente, in presenza di danno grave ed irreparabile derivante dall'atto impugnato, poteva chiedere al giudice competente la sospensione, per un periodo massimo di centocinquanta giorni, dell’esecuzione dell’atto stesso; gli effetti della sospensione sarebbero cessati dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado e, in ogni caso, decorsi centocinquanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. L'intenzione del legislatore era di ridurre i tempi medi che intercorrono dall'accertamento all'incasso del tributo; ma la norma fu osteggiata perchè ritenuta illegittima nei rapporti tra fisco e contribuente.Decorsi i 150 giorni il contribuente avrebbe infatti dovuto pagare ed attendere la fissazione della prima udienza, per la quale ci sarebbe voluto molto tempo. Ora, essendo ripristinata la situazione preesistente, il contribuente potrà inoltrare al giudice domanda di sospensiva cautelare dell'atto impugnato qualora ne derivi un danno grave ed irreparabile. La sospensione avrà effetto fino alla pronuncia. Eventuali pronunce di sospensione cautelare emanate nel periodo di vigenza del Dl 78/2010 fino alla conversione della legge 122/2010 (31 maggio-29 luglio) debbono ritenersi non vincolate al limite dei 150 giorni, essendo la norma poi stata soppressa.

weekly news 34/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).