A seguito delle mutate regole in materia di territorialità dell’Iva, entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2010, con l’emanazione del decreto legislativo 18/2010, molti dubbi interpretativi sono sorti sull’argomento con conseguente intervento esplicativo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Con la risoluzione n. 89 del 25 agosto 2010, l’agenzia delle Entrate risponde ad un interpello concernente le disposizioni sul debitore dell'Iva contenute nell'art. 17 del Dpr 633/72, così come modificate dal citato decreto legislativo. Con il documento in esame, il Fisco torna a puntualizzare che a partire da gennaio scorso, proprio per effetto delle modifiche introdotte dal Dlgs 18/2010, gli obblighi relativi alle cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da non residenti sono adempiuti dai cessionari. o committenti con il meccanismo dell'inversione contabile, anche nel caso in cui il cedente o prestatore estero sia identificato ai fini Iva in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale. Si tratta di una norma inderogabile, pertanto, gli obblighi d'imposta ricadono solo sul destinatario stabilito, mentre nessun adempimento grava sul fornitore estero, il quale non è tenuto all'emissione della fattura con il numero identificativo italiano. Cioè, il cedente non deve osservare alcun adempimento riguardante l’imposta sul valore aggiunto relativamente alla cessione: in particolare, non è tenuto all’emissione della fattura valida per l’applicazione dell’Iva. Nel caso in cui la società sia identificata nel territorio nazionale tramite un rappresentante fiscale, non si esclude che quest’ultimo per proprie esigenze possa emettere nei confronti del destinatario un documento non rilevante ai fini dell’Iva, ma che serva solo per attestare che l’imposta è assolta dall’acquirente. Tale possibilità è riconosciuta dalla risoluzione n. 89/E/2010 anche nel caso specifico in cui i beni appartenenti al soggetto non residente siano inizialmente destinati ad un deposito fiscale e la cessione è, quindi, preceduta dal prelevamento presso il suddetto deposito. In tal caso, il rappresentante fiscale del soggetto estero che cura la cessione, avrà già assolto l'Iva all'atto dell'estrazione dei beni dal deposito, con il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).
weekly news 34/2010