Con l’entrata in vigore dell’articolo 25 del Dl 78/2010, è stato disposto che, dal 1° luglio 2010, banche e uffici postali devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto di accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Si tratta dei pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi, o della detrazione d’imposta del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti. La disposizione ha fatto sorgere alcuni dubbi in merito alla corretta determinazione della base imponibile su cui calcolare la ritenuta d’acconto del 10%. La base imponibile della ritenuta è completamente scollegata dalle componenti che sono riportate sulla fattura emessa dal prestatore del servizio o dal cedente i beni agevolati. Dunque, per la sua corretta determinazione è necessario non scorporare i rimborsi spese anticipati in nome e per conto del committente e i contributi integrativi addebitati in fattura oppure i contributi previdenziali alle casse professionali (che restano quindi assoggettati alla nuova ritenuta del 10%), ma solo togliere l’importo dell’Iva, forfettariamente considerata al 20%. La stessa circolare agenziale, infatti, ha precisato che al fine di evitare di calcolare la ritenuta anche sull’Iva, con conseguente duplicazione di quest’ultima, è necessario che la ritenuta d’acconto del 10% sia operata sull’importo del bonifico decurtato dell’Iva del 20%.
weekly news 35/2010