Notizia

Scomputo dell ' aliquota ordinaria Iva prima del calcolo della ritenuta d ' acconto del 10%

Pubblicato il 28 agosto 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con l’entrata in vigore dell’articolo 25 del Dl 78/2010, è stato disposto che, dal 1° luglio 2010, banche e uffici postali devono operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto di accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Si tratta dei pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi, o della detrazione d’imposta del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti. La disposizione ha fatto sorgere alcuni dubbi in merito alla corretta determinazione della base imponibile su cui calcolare la ritenuta d’acconto del 10%. La base imponibile della ritenuta è completamente scollegata dalle componenti che sono riportate sulla fattura emessa dal prestatore del servizio o dal cedente i beni agevolati. Dunque, per la sua corretta determinazione è necessario non scorporare i rimborsi spese anticipati in nome e per conto del committente e i contributi integrativi addebitati in fattura oppure i contributi previdenziali alle casse professionali (che restano quindi assoggettati alla nuova ritenuta del 10%), ma solo togliere l’importo dell’Iva, forfettariamente considerata al 20%. La stessa circolare agenziale, infatti, ha precisato che al fine di evitare di calcolare la ritenuta anche sull’Iva, con conseguente duplicazione di quest’ultima, è necessario che la ritenuta d’acconto del 10% sia operata sull’importo del bonifico decurtato dell’Iva del 20%.

weekly news 35/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 31 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Mod. IRAP 2026 Diritto annuale CCIAA 2026 Società di capitali ed enti non commerciali (bilancio differito a 180 giorni)

Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 giorni ex art. 2364, C.c. (approva...

Scadenza del 31 luglio 2026
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico...

Scadenza del 31 luglio 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di giugno relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggett...

Scadenza del 31 luglio 2026
Iva credito trimestrale

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del mod. IVA TR per il rimborso / utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre.