Notizia

Contratto di lavoro subordinato solo se ci sono le prove della onerosita' e della dipendenza

Pubblicato il 06 settembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza n. 17992 del 2010, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una donna che chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con risarcimento delle mancate retribuzioni per gli anni di lavoro che la stessa aveva prestato presso l’azienda di commercio di prodotti ortofrutticoli della suocera. Secondo la Suprema Corte, l’esclusione della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative intercorse tra persone legate da vincoli di parentela o affinità per difetto della convivenza delle parti interessate non fa sorgere automaticamente (ipso iure) una presunzione opposta di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Chi vuole far valere i diritti derivanti da tale tipo di rapporto deve, infatti, dimostrarne con prove precise e certe tutti gli elementi costitutivi, nello specifico: il requisito della subordinazione e quello dell’onerosità del rapporto. Ciò significa che deve essere fornita prova dell’emanazione di ordini specifici, dell’obbligo di rispettare orari e della subordinazione ad un’attenta attività di vigilanza durante l’esecuzione delle prestazioni lavorative. In caso contrario, l’attività lavorativa prestata non rientra nella fattispecie del contratto di lavoro subordinato

Weekly news 36/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).