Notizia

La denuncia di malattia professionale inviata online senza certificato medico

Pubblicato il 06 settembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La delibera del commissario straordinario Inail n. 42 del 14 aprile 2010 ha introdotto una modifica all'articolo 53 del Tu infortuni (Dpr n. 1124/1965), che è stata successivamente approvata dal ministero del Lavoro con il DM 30 luglio 2010, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 197/2010. A partire dall’8 settembre 2010  tutti i datori di lavoro che ricevono un certificato di malattia (con prognosi superiore a tre giorni lavorativi) da parte dei propri dipendenti devono presentare la denuncia di Malattia Professionale, alla sede Inail competente, entro cinque giorni dalla data in cui il certificato viene ricevuto. La denuncia può avvenire anche per via telematica. Se dall’infortunio deriva la morte o vi è pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro le 24 ore dall'evento. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto – entro due giorni - a denunciare l'infortunio anche all'autorità di pubblica sicurezza del Comune nel cui territorio è accaduto l'evento, qualora abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. Con l’adozione dell’invio telematico della denuncia di malattia professionale non sarà più obbligatorio fornire anche il certificato medico, come in precedenza già accordato dallo stesso Istituto per i certificati di infortunio. Dunque da mercoledì 8 settembre, nel caso in cui il datore di lavoro effettua la denuncia di malattia professionale per via telematica, il certificato medico dovrà essere inviato solo su espressa richiesta dell'Istituto assicuratore nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore.

Weekly news 36/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).