L’agenzia delle Entrate, con la circolare 45 del 13 settembre 2010, integra le istruzioni alle dichiarazioni Unico (quadro RW) per il monitoraggio fiscale. Interessa sia i contribuenti che detengono attività estere di natura finanziaria e investimenti oltreconfine, sia gli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimenti transfrontalieri di attività finanziarie. L’obbligo di compilare il quadro RW di Unico è riservato a: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti equiparati, comunque residenti in Italia. Restano esclusi dal monitoraggio: enti commerciali e società di persone o di capitali (ad eccezione delle società semplici); in riferimento all’anno d’imposta 2009 (dunque, a partire da quest’anno) anche dipendenti pubblici, inclusi i lavoratori di organizzazioni internazionali (Onu, Nato, Unione Europea e Ocse) e frontalieri (soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi), per i quali l’esonero è limitato alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui svolgono attività lavorativa. Per le attività rimpatriate l’esonero può ritenersi definitivo in quanto possono essere considerate detenute in Italia anche nel caso di rimpatrio giuridico; per le attività regolarizzate l’esonero ha effetto esclusivamente per gli anni indicati, successivamente si applicheranno gli ordinari obblighi di monitoraggio. Tra i chiarimenti si legge che: i) se sussistono più diritti reali sullo stesso bene, ad esempio nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti a compilare l’RW tutti i titolari del diritto, nel caso dell’esempio il titolare del diritto di usufrutto ed il titolare della nuda proprietà; ii) i coniugi cointestatari del conto corrente estero dichiarano ognuno il valore della relativa quota di possesso; mentre, se entrambi hanno la piena disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali ogni intestatario compila l’RW con riferimento all’intero valore delle attività; iii) i contribuenti sono sempre tenuti a riempire le specifiche sezioni sul monitoraggio quando le attività finanziarie e patrimoniali sono possedute per il tramite di interposta persona, ad esempio se risultano intestate “formalmente” ad un trust; iiii) nel modello andranno riportati i beni patrimoniali e le attività estere di natura finanziaria con capacità di produrre redditi imponibili in Italia ed anche gli investimenti che non hanno prodotto reddito (“nonché l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i medesimi investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria, sempreché l’ammontare dei predetti investimenti ed attività ovvero quello dei movimenti effettuati nel corso dell’anno sia di importo complessivo superiore a euro 10.000”). Per ciò che riguarda i contribuenti che hanno aderito allo scudo fiscale nel 2009 la circolare precisa che costoro non devono compilare l’RW relativamente ai redditi per l’anno 2009 e, nei casi di attività rimpatriate e/o regolarizzate la cui dichiarazione riservata è stata presentata tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2010, anche quello relativo ai redditi per l’anno 2010. Se si presenta il modello 730 o se si è esonerati dalla dichiarazione l’RW deve essere comunque compilato in via autonoma assieme al frontespizio di Unico e presentato nei termini di legge.
Nella circolare sono descritti anche i casi di esonero soggettivo e oggettivo. Più specificatamente si stabilisce che non è da compilare il quadro RW nel caso di tre distinte fattispecie di esonero oggettivo: a) per le attività finanziarie affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti, anche se non è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; b) per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali; c) per i depositi e i conti correnti intrattenuti all’estero. d) La condizione è che i redditi di natura finanziaria siano riscossi mediante un intermediario residente, anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia applicato sui proventi alcuna forma di prelievo alla fonte (a titolo di imposta sostitutiva o di ritenuta a titolo d’acconto o d’imposta). Pertanto, sussiste l’esonero in caso di: i) polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie di assicurazione estere per il tramite di un intermediario finanziario residente; ii) conti correnti all’estero, se il contribuente dà disposizione alla banca estera di bonificare gli interessi maturati sul conto estero (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero; iii) azioni assegnate per effetto di piani di stock option, se le azioni siano affidate in custodia, amministrazione o gestione ad un intermediario finanziario residente, anche con riguardo ai diritti di opzione dal momento in cui sono esercitabili, se questi possano formare oggetto dei predetti rapporti con l’intermediario (come avviene nel caso in cui i diritti sono cedibili); iiii) somme versate per legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, quali ad esempio il cosiddetto “secondo pilastro svizzero”, e alle forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali. Si ricorda che i contribuenti che hanno aderito allo scudo fiscale nel 2009 non devono compilare l’RW relativamente ai redditi per l’anno 2009 e, nei casi di attività rimpatriate e/o regolarizzate la cui dichiarazione riservata è stata presentata tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2010, anche quello relativo ai redditi per l’anno 2010.
Continuando l’analisi della circolare 45/E/2010 si pongono in evidenza due passaggi importanti che riguardano gli immobili detenuti all’estero (si ricorda che con la risoluzione n. 134/E/2002 sono considerati “detenuti all’estero” anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all’estero) e i trasferimenti di denaro da terzi a beneficio dei contribuenti residenti all’estero. In merito agli immobili si devono indicare nel quadro RW, a partire dalla dichiarazione Unico 2010, non soltanto le attività di natura finanziaria ma anche gli investimenti di altra natura quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere d’arte, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta. È obbligatoria l’indicazione nell’RW degli immobili all’estero che, pur a disposizione in un Paese che non li tassa ai fini del reddito, poiché sono potenzialmente redditizi in quanto si potrebbero successivamente dare in locazione. Si è tenuti ad esporre non il mutuo acceso all’estero, ma la consistenza del conto corrente aperto per accenderlo, sempre che superi 10mila euro. Nel caso di accensione di un mutuo in Italia per un immobile situato all’estero, non realizzandosi movimentazione di denaro all’estero, non è da segnalare. L’immobile va dichiarato al costo storico e interamente (non rileva la richiesta di finanziamento). Circa i trasferimenti di denaro ai nostri contribuenti residenti all’estero, si chiarisce che “il contribuente è tenuto a segnalare anche i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio. E’ il caso, ad esempio, del padre che trasferisce denaro all’estero per consentire al proprio figlio di acquistare un immobile”. La disposizione, dunque, si aggancia alle precedenti sugli immobili. Nel caso, viene spiegato, l’onere di dichiarare nel quadro RW le somme dell’investimento ed i relativi trasferimenti dei quali è stato beneficiario ricade sul figlio, infatti il trasferimento è stato effettuato dal padre ma a beneficio di un investimento comunque riferibile al figlio. Se, poi, dovesse esserci ad esempio l’incasso del canone di locazione, questo andrà compresi nel saldo di fine anno del conto corrente estero da riportare nella Sezione II del modulo RW, a meno dell’assoggettamento a tassazione definitiva da parte di un intermediario residente.
weekly news 37/2010