Notizia

Fissati i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi avviati d ' ufficio o su istanza

Pubblicato il 15 settembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Inps, con la determinazione n. 47/2010, diffusa con il messaggio n. 22939/2010, ha approvato un nuovo Regolamento con cui stabilisce i termini entro cui si devono considerare conclusi i procedimenti amministrativi, ai sensi della legge n. 69/2009 entrata in vigore il 4 luglio 2010. La suddetta norma ha modificato la disciplina sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, al fine di garantire maggiore certezza all'azione della Pa. Secondo il dettato della norma, i procedimenti avviati obbligatoriamente su istanza di parte o d'ufficio devono concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro il termine breve di 30 giorni, esclusi i casi in cui sono previsti termini diversi da norme speciali. Nell’ipotesi di non rispetto dei termini indicati, i pubblici dipendenti vanno incontro a responsabilità sia di ordine civile che di valutazione dirigenziale, mentre è riconosciuto ai singoli cittadini il danno ingiusto per pura inosservanza dei termini di legge da parte degli uffici della pubblica amministrazione. La stessa norma, inoltre, riconosce agli enti la possibilità di fissare ulteriori termini non superiori, comunque, ai 90 giorni e in casi particolarissimi fino a 180 giorni, secondo i rispettivi regolamenti. Ciò è quanto è stato ribadito dallo stesso Istituto previdenziale con la determinazione in oggetto, in cui si legge che in nessuno caso è stato scelto il termine breve dei 30 giorni per l’adozione del provvedimento conclusivo, preferendo sempre la risoluzione della controversia nel termine dei 60 oppure dei 90 giorni. Infine, l’Inps ammette che per una sola volta e per la durata non superiore a 30 giorni, i termini possono essere sospesi. Il nuovo regolamento fissato dall’Ente di previdenza si applica a tutti i procedimenti amministrativi ed è escluso solo per i procedimenti promossi con ricorso avverso un atto o provvedimento amministrativo oppure a quelli relativi alla gestione del personale e all'acquisizione di lavori, servizi e forniture. I tempi indicati nella tabella da parte dello stesso Inps decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o, se l’iniziativa avviene da una singola parte, dal momento del ricevimento dell’istanza. Se l’istanza non è conforme alle prescrizioni normative, il soggetto viene avvisato dall’Inps e i termini inizieranno a decorrere dal momento in cui la domanda viene regolarizzata.

weekly news 37/2010

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 febbraio 2025
Bonus pubblicità 2024

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2...

Scadenza del 17 febbraio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2024 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell&rs...

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 febbraio 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).