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Presentazione della dichiarazione Ici al 30 solo per alcuni

Pubblicato il 22 settembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

I proprietari o chi gode di diritti reali di immobili oggetto di modifiche nel corso del 2009 che hanno dovuto rideterminare (e pagare) l'ammontare dell'Ici, entro il 30 settembre 2010 devono presentare, direttamente al comune competente o, per posta, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, la dichiarazione Ici. All’obbligo i contribuenti non sono tenuti se le variazioni sugli immobili sono inserite nella banca dati del Territorio. Pertanto, si presenta la dichiarazione solo: i) per le variazioni non è stato possibile utilizzare il modello unico informatico (Mui), con cui i notai registrano, trascrivono, effettuano le volture catastali e tutte le altre formalità relative ai diritti sugli immobili; ii) nei casi in cui gli immobili siano situati sul territorio di Comuni che non possono attingere alle informazioni necessarie per verificare il corretto assolvimento dell'adempimento tributario; iii) in ipotesi come, ad esempio costituzione o estinzione di un diritto reale (di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie), concessione in locazione finanziaria (leasing), mutazione delle caratteristiche degli immobili (terreno agricolo diventato area fabbricabile, immobili dichiarati inagibili e/o inabitabili; quelli ai quali viene riconosciuta   la storicità o che hanno perduto tale requisito;   immobili  che non   risultano più  adibiti  adabitazione principale o viceversa). La dichiarazione deve essere presentata: da colui che ha smesso di essere soggetto passivo e da chi ha acquisito la stessa passività, in caso di variazione di titolarità su diritti reali sugli immobili; da ciascun contitolare per la quota spettante, in presenza di più titolari di diritti reali su di un immobile; dal curatore o al liquidatore, se l'immobile è stato venduto nell'ambito di procedure fallimentari o di liquidazione coatta.

weekly news 38/2010

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