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Le Entrate fanno il quadro sulla detassazione dei premi di produttivita '

Pubblicato il 28 settembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con due circolari del 27 settembre 2010, la n. 47 e la n. 48, l’agenzia delle Entrate interviene a definire il quadro della detassazione dei premi di produttività per dirimere alcune questioni sollevate a seguito dell’emanazione della risoluzione n. 83/E/2010. L’agevolazione consiste nell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, prevista dall’articolo 2 del decreto legge 93/2008, per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione sia a prestazioni di lavoro straordinario che ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Il primo documento - circolare n. 47/2010 – ha per oggetto l’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro straordinario. Vi si chiarisce che la risoluzione 83/2010 non fa rientrare nell’alveo del beneficio il lavoro straordinario in quanto tale. È agevolabile, infatti, solo il lavoro straordinario correlato a parametri di produttività. Gli straordinari sono agevolabili senza condizioni per l’anno 2008, ma per gli anni 2009 e 2010 l’imposta sostitutiva    può  applicarsi   esclusivamente :  alle ipotesi  di  straordinario   riconducibile   ai   premi   diproduttività; all’ipotesi di straordinario  “forfetizzato”, reso dai  dipendenti che non sono vincolati all’orario di lavoro; alle altre tipologie di prestazione straordinaria di lavoro, nonché alle prestazioni di lavoro supplementare o reso sulla base di clausole elastiche. La prova della correlazione tra straordinario, lavoro notturno, lavoro organizzato su turni e parametri di produttività è fornita dalla ditta, ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta o con una dichiarazione che attesti che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Il secondo documento - circolare n. 48/2010 – tratta i compensi per gli incrementi di produttività con lavoro notturno e straordinario e lo sgravio contributivo. Il datore di lavoro è tenuto a certificare le somme erogate per incremento della produttività sulle quali non ha applicato detassazione per i periodi d’imposta 2008 e 2009. Ma difficoltà operative sono state denunciate dagli operatori per tali adempimenti. Pertanto, l’Agenzia ha ritenuto necessaria una procedura ad hoc per la richiesta, unitariamente per entrambi i periodi d’imposta in oggetto, del rimborso con i modelli di dichiarazione e di certificazione 2011. Conseguentemente, il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 (anche gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente) per il conseguimento di elementi di produttività e redditività o per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni e il dipendente potrà recuperare il credito con la dichiarazione dei redditi del 2011. Per il rimborso delle somme riconosciute dall’Inps per lo sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello si spiega che, trattandosi di redditi di lavoro dipendente, possono essere assoggettati alla tassazione più favorevole del 10% se sono riconducibili a incrementi della produttività aziendale.
weekly news 39/2010