La Corte di cassazione, con sentenza n. 20425 del 29 settembre 2010, ha rigettato il ricorso avanzato dall'INPS avverso la decisione con cui di giudici di merito avevano riconosciuto ad un uomo, assicurato dal 1965 al 1985 come commerciante e dal 1985 in poi come dipendente, il diritto alla ricongiunzione dei contributi versati nella gestione “lavoratori dipendenti” presso la gestione “commercianti”. Secondo l'istituto ricorrente, l'articolo 2 della Legge n. 29/79 avrebbe consentito soltanto il trasferimento nelle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti dei contributi versati in altre gestioni, ma non l'operazione inversa. Per la Sezione Lavoro di Cassazione, per contro, la norma in oggetto consentirebbe espressamente la possibilità “di convogliare la contribuzione versata presso il fondo lavoratori dipendenti dell'Inps, oppure quella versata nelle forme esclusive, sostitutive ed esonerative, oppure ancora quella versata presso le gestioni Inps per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), in un'unica gestione”. Quest'ultima – continua la Corte - può essere quella in cui l'assicurato risulti iscritto al momento della domanda “oppure quella ove risultino versati almeno otto anni”. Per il lavoratore, dunque – concludono i giudici di legittimità – esiste una facoltà esplicita che, ove ne ricorrano i presupposti, gli consente “di ricongiungere nella gestione lavoratori autonomi la contribuzione accreditata presso la gestione lavoratori dipendenti”.
weekly news 39/2010