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Firmato il provvedimento attuativo del transfer pricing

Pubblicato il 30 settembre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Sul filo di lana, rispettando le attese fissate per fine settembre, il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, che dà attuazione alle disposizioni della Manovra estiva (Dl 78/2010) e che definisce la documentazione idonea per il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali, ha visto finalmente la luce.  Il documento porta la data del 29 settembre 2010 e, nell’allinearsi al codice di condotta Ue del 2006 circa la disapplicazione delle sanzioni in materia di prezzi di trasferimento, si suddivide in due parti. La prima specifica una serie di definizioni importanti per stabilire in quale tipologia di impresa sono da ricondurre i singoli casi e chiarisce i contenuti della documentazione che le stesse imprese dovranno produrre. La seconda individua i tempi e i modi con cui si dovrà procedere alla comunicazione e alla consegna dei documenti idonei per evitare di incorrere nelle sanzioni di cui al Dl 78/2010.  Nello specifico, il provvedimento del direttore delle Entrate precisa gli step che le imprese interessate devono seguire: a) individuare in quale tipologia di impresa si rientra, rispettando le definizioni previste nel documento (holding, sub holding, imprese controllate, stabili organizzazioni e Pmi); b) a seconda della classificazione, definire i contenuti dei documenti da predisporre (master file e documentazione nazionale); c) la documentazione deve essere preparata in formato elettronico e deve essere trasmessa tramite Entratel. Il formato cartaceo è ammesso solo temporaneamente, se vi è l’impegno nei confronti dei verificatori di predisporre anche il formato elettronico entro un termine congruo; d) far sottoscrivere la documentazione dal legale rappresentante e autenticare la versione elettronica mediante firma elettronica. I documenti devono essere redatti in italiano; tuttavia, se il master file si riferisce all’intero gruppo può essere predisposto in inglese; e) fornire comunicazione all’Amministrazione finanziaria dell’avvenuta predisposizione della documentazione idonea, prima della messa in atto dell’eventuale accertamento; f) individuare i termini entro cui la comunicazione deve essere effettuata. Per i periodi che precedono quello in corso (fino al 2009), la comunicazione telematica di tenuta della documentazione deve essere effettuata entro dicembre, entro cioè i 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Per gli anni dal 2010 in poi, la comunicazione dovrà essere compresa nella dichiarazione annuale dei redditi. Essa, a parte il caso delle piccole medie imprese, va redatta su base annuale. Infine, il provvedimento indica anche i termini di consegna della citata documentazione all’Amministrazione finanziaria in caso di richiesta. Il termine fissato è quello dei 10 giorni che non rappresenta un vincolo finale, dato che in caso di consegna della documentazione cartacea può essere fissata una nuova scadenza per l’invio della documentazione in formato elettronico. Nel caso di richiesta di informazioni supplementari, che si rendessero necessarie nel corso di controlli o altre attività istruttorie messe in atto dal Fisco, il termine di consegna previsto è quello dei sette giorni dalla pretesa.
weekly news 39/2010