Con la circolare n. 130 del 4 ottobre 2010, l’Inps integra in parte quanto già espresso con la circolare n. 107/2010, circa l’utilizzo della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei “buoni lavoro” nelle ipotesi in cui, per gli anni 2009 e 2010, la prestazione di lavoro accessorio sia compatibile e cumulabile con integrazioni salariali ed altre prestazioni a sostegno del reddito. In particolare, l’Ente previdenziale ha voluto riprendere in esame i casi in cui è possibile parlare di compatibilità e cumulabilità tra l’integrazione salariale e l’attività di lavoro autonomo o subordinato. Si specifica, a tal riguardo, che si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione salariale, nel caso in cui la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell’anno, sarebbe stata comunque compatibile con l’attività lavorativa sospesa che ha portato all’integrazione salariale. In tali casi, l’integrazione salariale è pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa. Per esempio, si potrebbe verificare quanto detto nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale (part-time orizzontale o verticale) oppure nel caso di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite dell’orario massimo settimanale di lavoro. Un caso particolare di compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali si può avere in relazione alle prestazioni di lavoro accessorio, se queste sono rese - ai sensi di quanto già specificato nella circolare n. 75 del 26 maggio 2009 - in via occasionale nel 2009 e nel 2010 da percettori di integrazioni salariali entro il limite di 3mila euro netti. Al di là dei citati casi di cumulabilità totale, l’Inps ricorda che possono esservi anche dei casi di cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito derivante da una nuova attività lavorativa. Infatti: l’integrazione salariale non è dovuta per le giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l’integrazione salariale. In tali casi, il trattamento di integrazione salariale verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la nuova attività lavorativa.
weekly news 40/2010