L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 106/E/2010, ritiene ormai consolidato l’indirizzo amministrativo secondo cui vige l’obbligatorietà in capo al sostituto d’imposta di operare le ritenute di legge su somme aventi natura di reddito, anche se corrisposte a seguito di provvedimento giudiziale. Dunque, discendendo direttamente dalla legge, l’obbligo di effettuare la ritenuta non è elusivo del provvedimento del giudice. Si ricorda, a tal proposito, il disposto normativo di cui all’articolo 73 del Tuir, secondo cui i soggetti sostituti d’imposta – tra cui rientra anche l’interpellante – hanno l’obbligo di effettuare le ritenute di legge quando erogano redditi di lavoro dipendente. Nel caso di specie, si tratta di un’indennità sostitutiva del reddito di lavoro autonomo che, in virtù dell’articolo 6 del Tuir, è soggetta a ritenuta allo stesso modo del reddito sostituito. Anche i rimborsi spese, inoltre, devono considerarsi parte del reddito di lavoro autonomo. Da qui, la conclusione della risoluzione n. 106/E, secondo cui l’intero importo corrisposto dalla società inadempiente è soggetto a ritenuta d'acconto in quanto inerente alla sua attività. Per intero importo si deve intendere la somma nella sua completezza, cioè formata sia dall’intero importo liquidato in sentenza dal giudice a favore del professionista a titolo di "mancati guadagni professionali" sia dalla parte relativa alle spese processuali (spese, diritti e onorari).
weekly news 41/2010