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Utili extrabilancio ai soci se la base ristretta della societa' e' oggetto di accertamento definitivo

Pubblicato il 15 ottobre 2010 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20870 emessa dalla Sezione tributaria in data 8 ottobre 2010, sancisce un principio ormai consolidato in giurisprudenza che ritiene che: “in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a base ristretta sociale sia legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”. Intervenuta per dirimere una controversia che aveva per oggetto un accertamento di utili extrabilancio contestati ad una società di capitale dichiarata fallita in cui, ipotizzandosi la base ristretta della società, gli stessi utili erano stati successivamente ripartiti in capo ai soci, la Suprema Corte ha precisato che la legittima presunzione di attribuzione ai soci è possibile solo nel caso in cui si verificano due condizioni: la ristretta base azionaria deve essere provata con specifico accertamento probatorio e, riguardo agli utili extracontabili accertati, è necessario che si sia formato un giudicato a carico della società che si è reso definitivo.

weekly news 41/2010

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