La Corte di cassazione, con le sentenze nn. 21122, 21123 e 21124 depositate il 13 ottobre 2010, apre all’esenzione Irap al piccolo imprenditore sprovvisto di autonoma organizzazione. Nelle sentenze citate l’equiparazione con il lavoratore autonomo è fatta nei confronti di un tassista, un coltivatore diretto e un artigiano. Dunque, dichiarare un reddito d'impresa o di lavoro autonomo è una questione che non rileva ai fini dell'Irap. Con la dicitura piccoli imprenditori la pronuncia si riferisce in generale a coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia. Il requisito della mancanza di autonoma organizzazione deve essere rilevato dai giudici di merito e l'onere della prova resta a carico del contribuente. Alla luce delle recenti sentenze di Cassazione, che hanno esteso l’esenzione Irap ai piccoli imprenditori senza autonoma organizzazione, se si rientra nei parametri per l’esclusione gli effetti sono: i) non dovrà essere presentata la dichiarazione Irap, tranne nell'ipotesi in cui questa sia il mezzo prescelto per il recupero degli acconti versati in corso d'anno; ii) sarà possibile evitare il versamento del secondo acconto a novembre di quest'anno; iii) si dovrà presentare la dichiarazione integrativa o l’istanza di rimborso, ex articolo 38 del Dpr 602/73, per il recupero delle somme versate negli ultimi anni.
weekly news 41/2010