La circolare n. 35/2010, del ministero del Lavoro, fornisce importanti chiarimenti in materia di Durc, sollecitati anche dalla determinazione n. 1/2010 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. L’Autorità – in un ottica di semplificazione e speditezza delle procedure di gara, nel settore degli appalti pubblici – ha riconosciuto la validità trimestrale del Durc nell’ambito dei citati appalti, analogamente a ciò che avviene nel settore dei lavori nei cantieri edili. La circolare n. 35 ha tenuto a ribadire la validità temporale del Durc negli appalti pubblici, anche alla luce della più recente giurisprudenza (una su tutte, la sentenza del Tar Puglia n. 2304/2009). Sempre riguardo alla validità del Durc, il documento specifica che la validità trimestrale va estesa anche agli atti rilasciati ai fini dell’attestazione SOA e dell’iscrizione all’albo fornitori. Al contrario, il Durc concesso per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007.Tra gli altri chiarimenti offerti, il Dicastero precisa che: un nuovo Durc va acquisito per ciascuna procedura; il Durc va richiesto anche negli appalti per l’acquisto di beni, servizi e lavori effettuati in economia e ha validità trimestrale con riferimento a ciascuno specifico contratto. Nei casi di affidamento diretto, il Durc ha validità trimestrale in relazione all’oggetto e non al contratto. Nel caso di lavori privati edili, invece, lo stesso Documento di regolarità contributiva può essere utilizzato ai fini dell’inizio di più lavori. Non esiste dunque, l’obbligo di esclusiva come negli appalti pubblici
weekly news 41/2010