La Cassazione, con sentenza n. 20074 del 23 settembre 2010, con una pronuncia di orientamento opposto rispetto ad un sentenza recente e di appoggio dell’orientamento passato, ha chiarito che in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato il periodo di formazione deve essere incluso nel computo degli scatti di anzianità. Il dipendente non può essere penalizzato, il Legislatore ha equiparato il periodo di formazione/lavoro con il periodo di lavoro ordinario. Pertanto, tale equiparazione non è derogabile dalla contrattazione collettiva: il contratto collettivo nel caso includesse l’istituto degli scatti non può escludere dal calcolo dell’anzianità il lavoro effettuato nel periodo di formazione.
weekly news 41/2010