Con la risoluzione n. 105 del 12 ottobre 2010, l’agenzia delle Entrate risponde ad un interpello circa il mantenimento del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione (finanziaria 2008) nel caso in cui un lavoratore che ha fatto maturare il diritto a fruire del credito si sia dimesso. Nell’interpello è chiesto anche se sia rilevante il fatto che la cessazione del rapporto di lavoro agevolato dipenda dal lavoratore e non dal datore. Nel ricordare che il beneficio consiste nella concessione di un credito d’imposta mensile a favore dei datori di lavoro i quali, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, l’Agenzia spiega che uno dei motivi di decadenza del diritto al credito d'imposta si ha quando ”i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese”. E ancora che la decadenza prevede sia il divieto di fruizione del credito già maturato alla data della decadenza, sia il recupero del credito già utilizzato in precedenza, con l’applicazione delle relative sanzioni e interessi. Ciò poiché, per legge, il diritto all’agevolazione non può considerarsi definitivamente acquisito se non sono rispettate le condizioni relative alla conservazione del posto di lavoro creato per il periodo minimo stabilito. Tuttavia, nella risoluzione in oggetto, si suggerisce la via per il mantenimento del beneficio. Pur non sussistendo la continuità temporale della conservazione del posto di lavoro, è necessario che in ciascun anno compreso nel biennio o triennio di sorveglianza sia conservato, in media annuale, l’incremento occupazionale rilevante realizzato nell’area svantaggiata. Dunque, in ciascun anno compreso nel biennio o triennio di sorveglianza, la media degli “incrementi occupazionali rilevanti” determinati, per ciascun mese solare dovranno essere almeno pari all’ “incremento occupazionale rilevante” relativo al mese in cui l’assunzione del lavoratore agevolato dimissionario ha determinato la maturazione del credito d’imposta. A tal fine: - si potrà tenere conto, in sostituzione del lavoratore dimissionario, di eventuali lavoratori a tempo indeterminato assunti nelle aree svantaggiate in possesso dei requisiti previsti, ma che non hanno consentito la maturazione del credito d’imposta perché, pur assunti nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008, sono eccedenti rispetto all’ “incremento occupazionale rilevante” o perché assunti dopo il 31 dicembre 2008; - si può operare, in alternativa, la ricostituzione del posto di lavoro sostituendo il lavoratore fuoriuscito con l’assunzione di altro lavoratore a tempo indeterminato in possesso dei requisiti richiesti (questo “scambio” permette di considerare il posto di lavoro come “conservato” nel mese in cui è fuoriuscito il lavoratore e nel mese di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato in sostituzione indipendentemente dal giorno in cui tali eventi si siano verificati); - o, ancora, si potrà essere ricorrere all’assunzione di più lavoratori. Si precisa che la cessazione del rapporto di lavoro agevolato blocca la maturazione mensile del credito d’imposta per il mese o i mesi in cui non viene ricostituito lo status quo ante. Inoltre, viene chiarito che non rileva il fatto che la causa della fine del rapporto di lavoro è attribuibile al dipendente.
weekly news 41/2010